Aggiornamento marzo 2010
Pubblicate le norme di attuazione
Pubblicate le norme di attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano
la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore
aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode
fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. (G.U. n. 41 del 19.2.2010)
- DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 18
- AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 5/E 17 febbraio 2010
- Estratto tabella CPA 2008, per la codifica sei servizi resi o ricevuti in ambito intracomunitario
Novità in vigore dal 1 gennaio 2010
Entrano in vigore la
- Direttiva 2008/8/CE - Territorialità delle prestazioni di servizio
Direttiva sulla territorialità dei servizi. Come regola generale il luogo impositivo delle prestazioni rese a soggetti passivi coinciderà con il Paese committente, anziché in quello del prestatore. Per effetto della direttiva, da tale data sarà esteso l'obbligo di presentazione della dichiarazione intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali l’assolvimento dell’imposta è obbligato il committente, soggetto passivo comunitario, grazie al meccanismo del “reverse charge”.
- Direttiva 2008/117/CE – contrasto alle frodi IVA connesse agli scambi intracomunitari
Al fine di contrastare le frodi IVA in ambito intracomunitario la periodicità della presentazione delle dichiarazioni Intrastat passa da trimestrale a mensile. Ancora non si conoscono gli scaglioni di riferimento per l’anno prossimo. In questo modo le informazioni tra stati potranno essere più rapide, in quanto fornitore ed acquirente presenteranno la dichiarazione intrastat nello spesso periodo di riferimento.
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Tramissione telematica dichiarazioni Intrastat
Dall'anno 2010 non sarà più possibile presentare la dichiarazione Intrastat su supporto cartaceo, ma unicamente mediante invio telematico.
I nostri uffici utilizzano da tempo il sistema telematico per la trasmissione degli elenchi e la ricezione degli esiti. Contattateci liberamente per una offerta del servizio.
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Scaglioni di riferimento per l'anno 2010
Dal 1 gennaio 2010 la periodicità diventa TRIMESTRALE o MENSILE. Non è più prevista la presentazione ANNUALE.
La periodicità è TRIMESTRALE se in nessuno dei quattro trimestri precedenti (trimestri dell'anno solare) e per ciascuna categoria di operazioni (servizi e beni) precedenti non si è superata la soglia di € 50.000 (beni e servizi devono essere valutati distintamente).Diversamente si è soggetti a comunicazione MENSILE.
Se durante il Trimeste si supera la soglia di € 50.000,00 si passa alla periodicità MENSILE