REALIZZAZIONE DI
Su richiesta di parte e con l'autorizzazione della dogana può essere definito spazio doganale un qualsiasi locale, magazzino o area di sosta mezzi di trasporto che sia adibito ad operazioni e che risponda ai criteri di sicurezza generica e fiscale.
Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca.
Art. 139 del Codice Doganale Unionale (Reg.to 952/2013):
“uffici di ingresso” nel territorio doganale dell’ Unione.
In ragione della definizione di “presentazione delle merci in dogana” recata dall’art. 5 (33) del Codice Doganale Unionale (reg.to 952/2013) “presentazione delle merci in dogana”: notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;
Vediamo quali sono gli elementi oggettivi per ottenere un’autorizzazione:
Circolare 2/D 07/02/2018 Agenzie delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale legislazione e procedure doganali
Nel corso dell’istruttoria, il competente Ufficio delle dogane, anche tramite apposito sopralluogo, deve riscontrare che le merci siano presentate dai soggetti previsti dall’art.139 CDU e che sussistano i requisiti previsti dall’art. 115 RD, il quale a sua volta richiama quelli indicati dall‘art. 148, par. 2 e 3, CDU, e dall’art.117 RD.
In ragione di tali condizioni, a cui si fa rinvio, si dovrà verificare, tra l’altro, che:
- sia esclusa l’occasionalità dell’utilizzo del luogo tenendo conto del volume delle operazioni;
- sia assicurata l’idoneità e la regolarità del titolo legittimante l’utilizzo del luogo/area deputata alla presentazione delle merci;
- il luogo approvato sia utilizzato esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione, che può, tuttavia, avvalersi di un rappresentante per l’espletamento delle formalità doganali;
- il sito dettagliatamente descritto anche attraverso un supporto documentale che consenta in maniera chiara e precisa l’individuazione del luogo o dell’area destinata in via esclusiva e permanente allo stesso operatore economico richiedente- sia tale da non generare commistioni con merci di altri soggetti, sia idoneo a ricevere e movimentare merci ed abbia i requisiti di sicurezza tali da garantirne la salvaguardia da possibili intrusioni;
- sia costituita una idonea garanzia;
- sia assicurato un ordinato svolgimento delle operazioni e siano consentiti adeguati controlli doganali. A tal fine si dovrà accertare l’esistenza di sistemi contabili idonei a registrare ed a monitorare la movimentazione della merce (per la quale è necessario indicare i dati relativi alla sua identificazione, al precedente istituto doganale ed alla dichiarazione finale di vincolo al regime con la relativa data, nonché a lasciarne adeguata traccia (c.d. audit trail);
- siano utilizzati i vigenti istituti doganali nel rispetto delle disposizioni unionali ai fini dell’arrivo delle merci nel luogo approvato.
Nel caso in cui venga richiesta l’approvazione di un luogo da utilizzare esclusivamente per la presentazione delle merci in partenza da vincolare al regime dell’esportazione, in considerazione dei minori rischi correlati a questa fattispecie, si rammenta che dovranno essere verificate soltanto le condizioni relative:
- alla continuità delle operazioni di esportazione presso il luogo;
- al possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo;
- alla idoneità dello stesso per l’effettuazione dei controlli.