
ALLA SCOPERTA DEI REGIMI SPECIALI
Con un piccolo cruciverba!
Importo merce solo per eseguire delle lavorazioni, poi la riesporto. Ho spedito delle attrezzature in conto riparazione al mio fornitore extra UE e poi le ho riportate in Italia, ho acquistato un grosso stock di prodotti da un Paese terzo – davvero un bel risparmio – venderò solo una parte qui in Italia, il resto lo spedisco ai miei clienti stranieri. Ma devo sempre pagare i dazi, anche in questi casi? La dogana si subisce o si gestisce?
Ti sei trovato, almeno una volta, di fronte a questi dilemmi? Ti è mai capitato di pagare un dazio che, con il senno di poi, avresti potuto risparmiare?
Se la risposta è affermativa, dedicaci ancora qualche minuto del tuo tempo e scopri insieme al nostro CAD i regimi speciali. Vere e proprie strategie doganali, i regimi speciali sono la soluzione su misura quando la tua esigenza è trasformare, stoccare, spostare merce non ancora “sdoganata” o destinare un bene extra UE ad un utilizzo speciale o temporaneo. Si basano su autorizzazioni, vale a dire decisioni doganali favorevoli o customs decisions, che normalmente vengono ottenute attraverso un portale dedicato¹ e prima dell’arrivo della merce. Conferiscono al titolare dell’autorizzazione particolari obblighi, fra i quali quello di tenere delle scritture e di costituire una garanzia a fronte dei dazi sospesi, ma anche importanti benefici, come il risparmio della fiscalità doganale. Il nostro CAD, per svelarti il mondo dei regimi speciali in un modo (speriamo) leggero ma efficace, ha pensato ad un piccolissimo cruciverba. Che ne dici, ti va di provare a risolverlo?
VERTICALI:
1. Aggettivo per qualificare un’ammissione particolare. Quest’ultima consente di impiegare nel territorio doganale dell’UE merci estere per finalità particolari, in esonero totale o parziale dai dazi. Al termine dell’utilizzo, i beni dovranno essere riesportati tali e quali. È il regime tipico applicato alla circolazione di container, palette, imballaggi, mezzi di trasporto ed è oggetto anche di una convenzione internazionale, ratificata dall’Italia con Legge 479 del 1995.
2.Vanno analizzate quando le merci non unionali da vincolare ai regimi di perfezionamento (soprattutto quello attivo) sono soggette a misure di politica commerciale, tariffarie e non. L’obiettivo è evitare che l’agevolazione concessa ai terzisti europei, vale a dire la possibilità di lavorare beni extra UE a dazio sospeso, pregiudichi i produttori UE. Due esempi? Prova a cliccare qui oppure a questo link.
4. Aggettivo per definire quel sistema di scambi in cui la tua azienda esporta un prodotto unionale verso un Paese terzo affinché venga aggiustato. Al posto del bene riparato, tuttavia, la tua azienda reimporta un prodotto identico, ma di sostituzione. Un piccolo aiuto? Prova a leggere l’articolo 261 del UE 952/2013.
5. Esiste quello attivo e quello passivo. L’obiettivo è rispettivamente trasformare merce estera in sospensione daziaria ed inviare dei beni UE in conto lavoro in un Paese terzo, pagando l’eventuale dazio alla reimportazione solo sul valore aggiunto acquisito grazie alla trasformazione eseguita fuori dal territorio doganale dell’UE.
7. Nell’ambito dei regimi speciali, esiste quello dell’autorizzazione e quello del regime. Normalmente le due figure coincidono, salvo nel caso del deposito doganale pubblico.
11.Aggettivo attribuito a quelle manipolazioni, consentite sulle merci vincolate a deposito doganale, perfezionamento attivo o collocate in una zona franca, che si limitano a garantire la conservazione dei prodotti o a migliorarne la presentazione in vista della distribuzione o rivendita. Alcuni esempi? Prova a leggere l’Allegato 71-03 del Reg. delegato 2015/2446.
13. Una parola, descrive il soggetto titolare dell’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito. Coincide con il depositante, in caso di deposito doganale privato, mentre è un soggetto diverso nel deposito doganale pubblico.
15.Lo sono i prodotti risultanti da un perfezionamento. Un tempo si chiamavano “compensatori”, oggi viene utilizzato un aggettivo più semplice, moderno.
ORIZZONTALI:
3. È il modo di chiamare lo status di una merce, può essere unionale o non unionale. Determina l’esigenza di sottoporre o meno i beni a vigilanza doganale. Attenzione, lo status della merce non va confuso con la sua origine. Un piccolo indizio? Guarda la definizione al punto 22 dell’articolo 5 Reg. UE 952/2013.
6. Aggettivo per le merci unionali immagazzinate, utilizzate, trasformate al posto di quelle non unionali vincolate ad un regime speciale. Sono identiche a queste ultime e il loro utilizzo non è sempre autorizzato. Questi tipi di merci consentono l’effettuazione di perfezionamenti “al contrario”. Permettono, ad esempio, un perfezionamento attivo in cui esporti il prodotto lavorato prima dell’importazione della merce da trasformare. Un aiuto, prova a guardare l’articolo 223 del Reg. UE 952/2013.
8. Vanno tenute obbligatoriamente, nella forma approvata dalle autorità doganali. Sono fondamentali perché consentono l’esecuzione dei controlli della corretta gestione del regime speciale attraverso la contabilità. Anche qui un piccolo indizio… puoi leggere l’articolo 214 del Reg. UE 952/2013.
9. Esiste quello esterno e quello interno. Il primo, in particolare, consente di spostare merce non unionale, non ancora immessa in libera pratica, all’interno del territorio doganale dell’UE. Ti è mai capitato di dover importare una partita di prodotti da un Paese extra UE, arrivata a Rotterdam o in altro porto europeo, e di volerla spostare qui in Italia per lo sdoganamento? Lo sapevi, poi, che la DG Taxud ha dedicato un manuale molto dettagliato a questo regime? Lo puoi trovare cliccando qui.
10. È l’uscita dal territorio doganale dell’UE di merce non unionale e consente di appurare (significa chiudere) un regime speciale. Dov’è disciplinata? All’articolo 270 del Reg. UE 952/2013.
12. È entrata nel novero dei regimi speciali solo con il Reg. UE 952/2013. L’Italia ne ha più di una, fra queste è importante quella Trieste, davvero unica, la sua disciplina risale al Trattato di Pace di Parigi, in particolare all’Allegato VIII. Una lista di tutte quelle presenti in UE è disponibile qui. La merce non unionale stoccata all’interno di quest’area non è soggetta a fiscalità doganale, ammenoché non venga immessa in libera pratica.
14. È il soggetto, titolare del regime, che immagazzina le merci non unionali all’interno del deposito doganale. Non è necessariamente il proprietario o il gestore delle strutture adibite al deposito doganale dei beni extra UE.
16. Locuzione inglese, indica la decisione favorevole delle autorità doganali, attraverso la quale autorizzano un operatore ad avvalersi di un regime speciale. L’UE ha predisposto un apposito portale valido in tutti gli Stati membri, che ha preso il posto delle istanze cartacee (nazionali). Una guida è disponibile qui (e, un piccolo indizio, questa parola è abbreviata con la sigla CD nel manuale).
17. Ricomprende al suo interno due regimi speciali, l’ammissione temporanea e l’uso finale. Una piccola traccia da seguire… prova a leggere Titolo VII, capo 4 del Reg. UE 952/2013.
18. Immagina che la tua azienda acquisti una grossa partita di monitor dalla Cina (classificazione 85285900, dazio MFN 14%), ma che desideri vendere in Italia solo una minima parte, riesportando il resto in altri Paesi extra UE. Attraverso questo regime speciale potresti limitare il dazio ai monitor che distribuisci qui in Italia. Gli altri, puoi collocarli con calma nei mercati dei Paesi terzi, qui la merce può restare immagazzinata per un periodo di tempo illimitato.
19. Va prestata a fronte dei dazi che, grazie al regime speciale che hai scelto e che applichi a merce non unionale, restano sospesi. Può essere individuale o globale (l’utilizzo di quest’ultima va autorizzato) e può assumere diverse forme, prime fra tutte un deposito in contanti o un impegno assunto da un fideiussore.