
PROVA DEL PAESE DI FUSIONE E COLATA
Nuovi obblighi dal 1° ottobre 2026
È stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori dovranno fornire per dimostrare il paese di fusione e colata, il cosiddetto “melt and pour”.
Questo si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2026/1384, adottato dall’Unione europea per fronteggiare gli effetti della sovracapacità globale nel mercato siderurgico.
Cosa si intende per paese di fusione e di colata?
Il punto 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 fornisce una chiara definizione.
“Con paese di fusione e colata si intende il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un forno per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro primo stato solido dopo la fusione, compresa la rifusione dei rottami.”
Cosa cambia dal 1° ottobre 2026?
Al momento dell’importazione nell’Unione europea, per i prodotti rientranti nelle categorie previste dall’allegato I del Regolamento (UE) 1384/2026, gli importatori dovranno fornire un certificato del produttore, il cosiddetto Mill Test Certificate, contenente:
- il paese di fusione e colata dell’acciaio;
- il relativo heat number, ossia il numero identificativo della colata.
Il paese di fusione e colata dovrà inoltre essere dichiarato attraverso specifici codici documento TARIC.
E se il Mill Test Certificate non contiene tutte le informazioni?
Se il certificato del produttore fornito non contiene informazioni sul paese di fusione e colata o sul numero di colata, le autorità doganali possono considerare complementari al certificato del produttore le prove seguenti, purché contengano le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata:
- fatture;
- bolle di consegna;
- certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documenti di contabilità analitica e di produzione;
- documenti doganali del paese esportatore;
- corrispondenza commerciale; o
- descrizioni di prodotto.
Un regime “transitorio” fino al 30 settembre 2027
Dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 è prevista una sorta di regime transitorio.
Durante questo periodo, qualora non possa essere fornito un certificato del produttore, le autorità doganali possono considerare le prove sopra indicate come prove a sé stanti, purché contengano le informazioni relative:
- al Paese di fusione e colata;
- al numero di colata.
