PLASTIC & SUGAR TAXES
Un breve ripasso in attesa dell’applicazione
La legge di bilancio 2020, come ben noto, aveva introdotto due tributi: la Plastic Tax, ovvero l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) e la Sugar Tax, ossia la tassa sul consumo di bevande edulcorate. Queste sono state inserite nell’ottica della sostenibilità degli stili di vita in relazione alla tutela dell’ambiente e della salute umana.
Se da un lato le rispettive finalità di scoraggiare l’utilizzo delle inquinanti plastiche monouso e di limitare il consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri erano ben chiare, dall’altro la loro applicazione non lo era affatto.
Questa oggettiva difficoltà applicativa si è tradotta negli innumerevoli differimenti che, negli anni, hanno portato al raggiungimento, pochi giorni fa, dell’ennesimo rinvio: l’applicazione della Plastic Tax è stata rinviata al 1° luglio 2026 mentre quella della Sugar Tax sta subendo ulteriori modifiche in queste ore.
Maggioranza e Governo stanno lavorando sull’ipotesi dell’avvio in forma graduale con aliquote ridotte a partire dal 1° luglio 2025 per poi raggiungere la piena operatività e quindi aliquote piene dal 2026. Le aliquote previste da tale emendamento sono pari a 5 € per ettolitro nel caso di prodotti finiti, originariamente 10 €, e a 0,13 € per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, originariamente 0,25 €/kg.
La Plastic tax
La Plastic Tax corrisponde all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI). L’obiettivo è quello di disincentivare l’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico e favorire la progressiva riduzione della produzione, e quindi del consumo, di manufatti di plastica monouso. L’obbligazione tributaria della stessa sorge al momento della produzione; al momento dell’importazione definitiva all’interno del territorio nazionale o, ancora, al momento dell’introduzione nel territorio nazionale da altri stati membri UE. Nel caso di MACSI realizzati nel territorio nazionale o provenienti da altri stati UE l’imposta va versata entro il mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione prevista si riferisce, a mezzo F24; mentre in presenza di MACSI provenienti da paesi extra UE l’imposta viene accertata e riscossa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
PLASTIC TAX | |
PRODOTTI INCLUSI |
Dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche; Prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI; Preforme: manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura. |
PRODOTTI ESCLUSI | MACSI compostabili;
Dispositivi medici; MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. |
SOGGETTI PASSIVI |
Fabbricante: MACSI realizzati nel territorio nazionale; Acquirente: MACSI proveniente da altri paesi UE; Cedente: MACSI acquistati da un consumatore privato; Importatore: MACSI provenienti da paesi extra UE; Committente: soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali. |
SANZIONI | Mancato pagamento: dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore a 250 €
Ritardato pagamento: del 30% dell’imposta dovuta, non inferiore a 250 € Tardiva presentazione della dichiarazione e violazioni delle disposizioni: da 250€ a 2500 € |
QUANTIFICAZIONE | 0,45 € per kg di materia plastica contenuta nei MACSI stessi. |
La Sugar tax
La Sugar tax è un tipo di imposta correttiva che colpisce le bevande edulcorate rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.
Si ricorda che con il termine “Edulcorante” si indica qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
L’obiettivo principale è quello di scoraggiare il consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri, spingendo i consumatori verso scelte più salutari e riducendo così il rischio di obesità e diabete. L’obbligazione tributaria della Sugar tax sorge all’atto della cessione, anche a titolo gratuito; all’atto del ricevimento per prodotti proveniente da paesi UE e all’atto dell’importazione definitiva nel caso di acquisito extra UE. I soggetti nazionali che producono le bevande soggette a tassazione o che le acquistano da altri paesi UE sono tenuti a presentare una dichiarazione che deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si verifica uno dei fatti costituenti presupposto dell’imposta ed entro lo stesso termine occorre provvedere al versamento di quanto dovuto; per le bevande provenienti da Paesi extra UE, l’imposta viene accertata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
SUGAR TAX | |
PRODOTTI INCLUSI | Bevande edulcorate rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. |
PRODOTTI ESCLUSI |
Bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE ovvero destinate all’esportazione; Bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale: a 25 gr per litro per i prodotti finiti; a 125 gr per Kg per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione; Beni fabbricati che sono destinati all’export. |
SOGGETTI PASSIVI |
Fabbricante nazionale; Acquirente; Soggetto nazionale che provvede al condizionamento; Importatore; Soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento. |
SANZIONI | Mancato pagamento: dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore a 250 €
Ritardato pagamento: del 25% dell’imposta dovuta, non inferiore a 150 € Tardiva presentazione della dichiarazione e violazioni delle disposizioni: da 250€ a 2500 € |
QUANTIFICAZIONE
(Aliquote piene) |
10 € per ettolitro nel caso di prodotti finiti;
0,25 € per kg nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. |