Approfondimento e compilazione

Nella determinazione dell’obbligazione doganale l’origine è un elemento fondamentale. L’origine definisce un legame geografico ed economico che collega un bene al paese in cui viene realizzato e fabbricato.

Si differenzia dal concetto di provenienza in quanto quest’ultima esprime solo il luogo di partenza del trasporto internazionale. Il concetto di origine si scompone in origine non preferenziale ed origine preferenziale. L’origine non preferenziale viene anche chiamata origine geografica e comprende misure non tariffarie a tutela del consumatore come ad esempio il made in, i dazi antidumping e i dazi supplementari. Questa offre agli operatori economici la possibilità di applicare misure di politica commerciale. L’origine preferenziale o doganale invece è un vero e proprio status doganale che consente ai soggetti economici di trarre benefici in termini daziari riconosciuti e disciplinati dagli accordi di libero scambio che l’Unione Europea ha stipulato con i paesi terzi.

L’origine preferenziale:

Lo status doganale dell’origine preferenziale è disciplinato dagli articoli 64 a 66 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell’Unione.

Le regole in materia di origine preferenziale sono contenute negli accordi che l’Unione Europea ha concluso con i paesi non facenti parte del territorio doganale e nelle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione Europea e risultanti nella tariffa doganale unionale.

Un bene per essere definito preferenziale deve:

  • essere interamente ottenuto in un unico paese o territorio (art. 44 del Regolamento Delegato (UE) n.2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015) oppure
  • essere sottoposto ad una lavorazione sufficiente in un paese o territorio dell’Unione Europea.

Per lavorazioni sufficienti si intendono quelle operazioni che determinano un cambiamento tale da soddisfare la regola prevista all’interno dei protocolli di origine definiti dagli accordi internazionali che l’Unione Europea ha stipulato con alcuni paesi terzi.

La dichiarazione di origine preferenziale:

La prova dell’origine preferenziale costituisce la condizione per l’applicazione del regime tariffario di favore. I metodi di attestazione della preferenzialità sono molteplici: il certificato EUR1 che viene rilasciato nell’ambito degli accordi bilaterali su richiesta dell’esportatore; l’EUR Med che viene richiesto in relazione agli scambi con i paesi che godono del trattamento preferenziale in virtù dei protocolli di origine Pan Eur Mediterranei e il Form A che attesta la preferenzialità delle merci provenienti dai paesi in via di sviluppo che rientrano nel Sistema di Preferenze Generalizzato (SPG).

È prevista inoltre la dichiarazione su fattura che può essere apposta da qualunque esportatore e sostituisce i certificati sopra menzionati nel caso in cui il valore della fattura sia minore di 6000 euro. Se questo è maggiore invece può essere utilizzata solo da esportatori autorizzati o esportatore registrati (Leggi di più: Esportatore registrato vs autorizzato).

In questo contesto, il fornitore di beni destinati all’esportazione è soggetto agli obblighi informativi definiti nell’articolo 61 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015. Il fornitore è tenuto a compilare e fornire una dichiarazione attestante il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori. Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all’articolo 62 del presente regolamento che si applica quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso. Questa dichiarazione ha validità massima di due anni a decorrere dalla data di compilazione e può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

  1. la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
  2. la data di inizio della validità (data di inizio) che non può essere anteriore a 12 mesi alla data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
  3. la data di termine del periodo (data di termine) che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

Il fornitore è tenuto ad informare immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

L’articolo 63 del Regolamento di Esecuzione n. 2015/2447 definisce i metodi di compilazione delle dichiarazioni dei fornitori. Si compila, conformemente all’allegato 22-15 se per singola fattura mentre in linea con l’allegato 22-16 se per più spedizioni.

Per supporto nella redazione di queste dichiarazioni e nell’analisi dell’origine dei beni il nostro team rimane a completa disposizione.

Non esitate a contattarci mandando una mail all’indirizzo: info@doganaconsulting.com.

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