La differenza è sottile ma sostanziale!

Nel complesso contesto dell’origine delle merci è fondamentale, per gli operatori economici, avere chiara l’effettiva differenza che separa i concetti di: esportatore registrato ed esportatore autorizzato. Entrambi consentono di attestare l’origine preferenziale dei propri prodotti mediante dichiarazioni su fattura qualora il valore delle operazioni superi i 6000 €.

L’esportatore autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato è un beneficio che permette all’operatore economico di attestare l’origine preferenziale direttamente tramite dichiarazione su fattura indipendentemente dal valore complessivo della merce che viene movimentata. Per ottenere tale status l’operatore economico deve soddisfare due importanti requisiti:

    1. Il requisito della frequenza: l’operatore è tenuto ad effettuare con una certa regolarità esportazioni verso il paese extra europeo accordista per il quale richiede l’autorizzazione. Nell’accordo siglato tra Unione Europea e Corea del Sud questo requisito non è richiesto.
    2. Il requisito della garanzia: l’operatore deve dimostrare di essere a conoscenza delle norme relative all’origine preferenziale, di essere in grado di applicarle correttamente e di possedere tutti gli strumenti necessari per dimostrare, in qualsiasi momento, il carattere preferenziale della merce che movimenta.

Per ottenere quest’autorizzazione l’operatore economico è chiamato a presentare un’istanza all’Ufficio delle Dogane del luogo nel quale è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine preferenziale. L’Ufficio delle Dogane competente effettua una verifica presso l’entità richiedente e valuta che tutti i requisiti siano correttamente rispettati. Una volta ottenuta l’autorizzazione l’operatore riceve un numero di riferimento che è tenuto a riportare nei documenti commerciali attraverso la dicitura: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.” Questo numero di riferimento viene poi utilizzato e riportato nella casella 44 del DAU dallo spedizioniere doganale in fase di emissione di dichiarazione doganale e produce, all’importazione, gli stessi effetti che produrrebbe un certificato EUR1; esenzione o riduzione dell’importo daziario.

Lo status di esportatore autorizzato può essere quindi richiesto solo verso paesi extra comunitari che hanno stipulato accordi di origine preferenziale con l’Unione Europea e, se del caso, può essere integrato ed esteso verso altri territori in momenti successivi alla data di presentazione dell’istanza.

L’esportatore registrato

Se da un lato l’esportatore autorizzato è uno status conferito a seguito di verifiche e controlli preventivi da parte dell’autorità doganale competente, dall’altro, l’esportatore registrato si basa su un principio di autocertificazione dell’origine preferenziale delle merci. È quindi lo stesso operatore economico ad attestare il carattere originario della merce che movimenta. Gli uffici doganali competenti potranno, in ogni momento, effettuare a posteriori dei controlli di conformità presso gli operatori.

Questa autocertificazione può essere spesa verso i paesi extra europei che hanno aderito al sistema REX e non prevede alcun requisito di frequenza nelle esportazioni. Ad oggi i paesi partecipanti sono Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam, ESA (Eastern Southern Africa), Ghana e PTOM (Paesi e Territori d’oltremare).
Nello specifico, il codice REX consiste in una stringa alfanumerica del tipo ITREXIT12345678901 grazie alla quale l’esportatore può, attraverso una semplice dichiarazione in fattura, autocertificare il carattere preferenziale delle merci che esporta.

Per ottenere tale numero identificativo l’operatore economico è chiamato ad utilizzare il portale europeo EU Customs Trader Portal (EU CTP), già utilizzato per la gestione delle decisioni relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti sulla classifica doganale (ITV), alle richieste delle certificazioni di Operatore Economico Autorizzato (AEO) e al sistema INF. Questa procedura può essere effettuata dal soggetto esportatore, qualora in possesso di codice EORI, o da un soggetto da esso delegato. Il codice REX una volta conclusa la richiesta viene immediatamente rilasciato e produce da subito effetto; l’operatore può quindi riportarlo nei propri documenti commerciali e goderne i rispettivi benefici in fase di importazione.
Si ricorda che al momento è ancora concessa la presentazione di un’istanza cartacea presso gli uffici doganali per l’ottenimento di questo codice.


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