LA PROCEDURA DI FOLLOW-UP
Movimenti scaduti e non ancora appurati
Con il decorso del termine di 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’uscita delle stessa dal territorio comunitario, l’operazione acquisisce a sistema lo stato di “esportazione scaduta”. Tale ha lo scopo di segnalare agli uffici doganali che da quel momento deve essere attivata la procedura di ricerca del dato sull’uscita delle merci.
L’ufficio di esportazione, prima di attivare la procedura di follow-up, interpella l’esportatore e il dichiarante per richiedere informazioni relative alla data ed all’ufficio di uscita. Se dagli stessi viene comunicata la mancata uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità l’ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di follow-up.
In caso contrario, se vengono comunicati i dati di cui sopra, l’ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all’ufficio di uscita comunicato dall’operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento. Si ricorda che l’ufficio di esportazione che può attivare il follow-up è solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l’MRN relativo all’operazione.
L’ufficio di uscita, entro 10 giorni, è tenuto a fornire l’esito alla richiesta dell’ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l’operazione oppure comunicandone l’impossibilità con l’apposita funzionalità del sistema ECS (Export Control System).
Allo scadere di questo termine se tale ufficio non conferma l’uscita della merce, l’ufficio di esportazione richiede per iscritto all’esportatore e al dichiarante, le prove alternative stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni). Ai sensi del punto 6 della nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 30/06/2006 le prove da esibire sono:
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- la regolare uscita della merce di cui all’MRN dal territorio comunitario;
- che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all’MRN;
- la data dell’uscita (certa o presunta);
- qualora nota, la dogana di effettiva uscita;
- la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui sopra. Questa deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario.
A seguito della presentazione delle prove alternative la dogana di esportazione procede con la chiusura amministrativa dell’operazione. Qualora l’esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dagli uffici doganali e non forniscano le prove alternative, questa provvederà ad inviare all’esportatore e al dichiarante un sollecito tramite PEC indicando un termine entro cui esibire le prove alternative, ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà annullata. L’intero procedimento ha durata di 150 giorni dalla data di svincolo della merce per l’esportazione.
Questa è la procedura di follow- up; la procedura comune di chiusura dei movimenti gestiti in ambito ECS e risultanti ancora aperti e scaduti. I casi in cui può venire attivata sono i seguenti:
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- d’iniziativa dell’ufficio di esportazione se, decorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, tale ufficio non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” da parte dell’ufficio di uscita;
- d’iniziativa del soggetto che ha presentato la dichiarazione di esportazione, anche prima dei 90 giorno previsti per l’uscita della merce, qualora tale soggetto sia a conoscenza del fatto che la merce ha lasciato il territorio comunitario.