Dal 1° gennaio 2026 nuovi adempimenti ed istruzioni

Da pochi giorni, più precisamente dal 1° gennaio 2026,  siamo entrati nella fase definitiva del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere denominato CBAM. Di seguito i punti chiave da considerare.

  1. Ambiti di non applicabilità
  2. Esenzione de minimis
  3. Dichiarante CBAM Autorizzato e tempistiche

Ambiti di non applicabilità
  • a merci destinate ad essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari;
  • a energia elettrica generata o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2*;
  • ad idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2*;
  • a merci originarie di paesi terzi (origine non preferenziale) e dei territori elencati nell’allegato III punto 1*.

*punto 1: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla; punto 2: attualmente vuoto

Esenzione de minimis

Ad eccezione di energia elettrica ed idrogeno, è prevista un’esenzione dagli obblighi “se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1. Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile”.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la soglia citata è pari a 50 tonnellate di massa netta.

Si evidenzia che, qualora entro l’anno civile tale soglia venga superata, l’importatore diventa immediatamente soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento CBAM.

Dichiarante CBAM Autorizzato e tempistiche

Prima di importare le merci CBAM nel territorio doganale dell’Unione Europea, un importatore stabilito in uno stato membro deve chiedere la qualifica di Dichiarante CBAM Autorizzato.

In assenza di tale autorizzazione, sarà temporaneamente possibile importare merce CBAM qualora sia stata già presentata al registro CBAM l’istanza di richiesta. Tale deroga è consentita fino al 31 marzo 2026 e permette all’importatore (o rappresentante doganale indiretto) di continuare ad importare tali merci fino a quando l’autorità competente non adotti la pertinente decisione e comunque non oltre il 27 settembre 2026.

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