Finalmente il regolamento semplificazioni!

È stato finalmente pubblicato, il 17 ottobre 2025, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) 2025/2083 che apporta modifiche importanti al precedente Regolamento (UE) 2023/956 concernente il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

SEMPLIFICARE, dal 2026, è l’obiettivo principale del presente regolamento. Questo, infatti tende da un lato a rafforzare il meccanismo adottato dall’Unione per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e dall’altro a ridurre le emissioni di carbonio a livello globale.

Con questo articolo analizziamo insieme quelle che sono le principali novità apportate. Per semplicità abbiamo predisposto delle FAQ che crediamo possano essere di supporto agli operatori economici soggetti alla dichiarazione CBAM.

La dichiarazione CBAM rimarrà su base trimestrale?

No. Una delle novità più significative di questo regolamento riguarda la modalità di rendicontazione che, non sarà più da effettuare su base trimestrale ma bensì su base annua. La prima dichiarazione CBAM del periodo definitivo dovrà, infatti, essere presentata entro il 30 settembre 2027 e riguarderà le merci immesse nell’Unione Europe nel corso dell’anno 2026. In questo modo viene offerta agli operatori la flessibilità necessaria per adempiere agli obblighi, raccogliere dati delle emissioni incorporate, farli verificare da un verificatore accreditato e acquistare il numero corrispondente di certificati CBAM.

Quali soggetti saranno esentati dagli obblighi CBAM nel periodo definitivo?

Grazie all’introduzione dell’esenzione de minimis, gli operatori che in un determinato anno civile non supereranno le 50 tonnellate di massa netta di merci CBAM importate saranno esentati dagli obblighi CBAM. La fissazione di questa soglia unica persegue l’obiettivo di garantire che almeno il 99% delle emissioni incorporate nelle merci importate resti nell’ambito di applicazione del meccanismo. Con l’introduzione di questa soglia, la grande maggioranza degli operatori economici che introducono merci soggette a CBAM nell’Unione Europea non sarà soggetta agli obblighi del meccanismo. Inoltre, verrà eliminato il rischio di elusione attraverso il frazionamento artificioso delle spedizioni da parte di un unico importatore. Questa soglia non si applica alle importazioni energia elettrica o di idrogeno.

Se non ho ancora presentato la richiesta di autorizzazione dichiarante CBAM autorizzato non potrò più importare merci CBAM nel 2026?

Con il nuovo regolamento è stata prevista una deroga: chi presenta la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 può continuare a importare le merci, anche se supera la soglia di massa, fino alla decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione.

Quando potrò acquistare i certificati CBAM? Devo garantire un numero minimo di certificati?

I certificati, per le emissioni incorporate nelle merci importate nel corso del 2026, verranno venduti a partire dal 1° febbraio 2027 attraverso la piattaforma centrale comune. Il prezzo dei certificati dovrebbe rispecchiare i prezzi delle quote di emissione EU ETS nel 2026. Riguardo al mantenimento di un numero minimo di certificati nel registro, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà garantire che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile (non più 80%).

Se i miei fornitori non saranno in grado di fornirmi dati affidabili, come posso presentare la dichiarazione CBAM?

È prevista la facoltà di utilizzare i valori predefiniti che la Commissione Europea pubblicherà. Questi saranno fissati al livello dell’intensità media delle emissioni dei 10 paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili, ossia una media adeguata a garantire l’obiettivo ambientale del CBAM.

Cos’è cambiato riguardo alla detrazione del prezzo del carbonio?

I dichiaranti CBAM autorizzati potranno richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire tenendo conto del prezzo del carbonio pagato in un qualsiasi paese terzo; non sarà più necessario che tale prezzo sia stato pagato nel paese di origine della merce. Inoltre, per agevolare tale detrazione, la Commissione fisserà un prezzo medio annuale del carbonio e del prezzo effettivamente pagato, sulla base dei migliori dati disponibili provenienti da fonti affidabili, pubblicamente accessibili e dalle informazioni fornite dai paesi terzi.

Con la speranza che queste semplificazioni riescano a diminuire le difficoltà che molti operatori economici hanno dovuto e affrontare e dovranno affrontare per rimanere al passo con questo complesso meccanismo, resta ora fondamentale predisporre per tempo un piano di azione, aggiornando i processi interni di rendicontazione, così da sostenere con consapevolezza e conformità l’avvio del periodo definitivo del CBAM.

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