Moldova e Montenegro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato, con avviso pubblicato il 9 ottobre 2025, che la Moldova e il Montenegro hanno depositato gli strumenti di adesione alla Convenzione sul Transito Comune (CTC) e alla Convenzione relativa al Documento Amministrativo Unico (DAU). Entrambi i Paesi diventeranno ufficialmente parti contraenti a partire dal 1° novembre 2025.

Cos’è la Convenzione sul Transito Comune (CTC)?

È un accordo internazionale che disciplina un regime doganale unico per la movimentazione di merci sotto controllo doganale tra gli stati contraenti. Questo stabilisce obblighi per gli operatori e per le autorità doganali, definendo procedure, garanzie, dichiarazioni di transito, controlli e modalità per l’adempimento delle formalità doganali. Attualmente fanno parte di questa convenzione: la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda, la Turchia, la Macedonia del Nord, la Serbia, il Regno Unito, l’Ucraina, il Liechtenstein e la Georgia. Dal 1° novembre 2025 entreranno a far parte della Convenzione anche Moldova e Montenegro.

Quali sono i vantaggi per gli operatori e per le amministrazioni?

L’ingresso dei due Paesi apporterà benefici tangibili sia per le imprese che per le autorità doganali. Questi si potranno tradurre in:

  • alleggerimento delle procedure doganali, grazie all’introduzione di un sistema informatico unificato;
  • contenimento dei costi burocratici;
  • agevolazione e snellimento degli scambi commerciali tra l’UE e i Balcani occidentali e;
  • potenziamento della cooperazione doganale e dell’integrazione economica.

Grazie a questa estensione, il sistema del transito comune interesserà un’area ancora più vasta, rendendo più efficienti le operazioni logistiche e rafforzando la competitività delle imprese europee e non europee, soprattutto nel campo dei trasporti e della distribuzione globale.

Ma dal punto di vista pratico cosa cambia?

L’adesione di Moldova e Montenegro al sistema di transito comune comporta, sul piano operativo, la possibilità di emettere documenti T2 per le spedizioni destinate a tali Paesi o in transito attraverso di essi, nonché di ricevere merci provenienti dagli stessi vincolate al regime di transito esterno (T1).

Il T2 nasce dal regime speciale del transito interno. Questo documento permette, a merci unionali di attraversare paesi extra UE rinviando il pagamento dei dazi e delle imposte fino al completamento del percorso doganale, garantendo che le merci restino sotto controllo dell’autorità doganale per tutta la durata del tragitto. In altri termini, il T2 assicura una circolazione semplificata e sicura delle merci, senza la necessità di effettuare sdoganamenti in ogni punto di confine intermedio.

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