Attenzione all’accordo UE-Giappone!

Con la fine dell’anno alle porte, arriva anche il momento di occuparsi delle dichiarazioni di origine preferenziale: raccogliere quelle dei fornitori, verificarle, aggiornarle e soprattutto prepararsi a rilasciare le proprie. Un’attività fondamentale per garantire continuità nelle agevolazioni doganali e nella gestione dell’origine preferenziale.

E per il Giappone? Proprio qui emerge una peculiarità che merita particolare attenzione!

L’Accordo UE-Giappone:

L’accordo di partenariato economico tra l’UE e il Giappone è entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Al momento della sua applicazione, l’accordo ha comportato la soppressione quasi totale dei dazi: l’Unione Europea ha azzerato circa il 99% delle proprie voci tariffarie, mentre il Giappone ne ha liberalizzato circa il 97%.

Per i prodotti rimasti soggetti a imposizione doganale, le due parti hanno previsto sistemi alternativi come contingenti tariffari o riduzioni tariffarie.

Come si attesta la preferenzialità nell’ambito di questo accordo?

Le norme di origine sono stabilite nel capo 3 sulle norme di origine dell’accordo di partenariato economico UE-Giappone (GU L 330 del 27.12.2018).

Nel dettaglio, queste prevedono che venga indicato il criterio, quindi la lettera, in base al quale si dichiara l’origine preferenziale dei propri prodotti.

Ma quali sono questi criteri? Li riepiloghiamo di seguito.

A: Prodotti interamente ottenuti

Sono considerati prodotti interamente ottenuti in un Paese, ad esempio, le piante e i prodotti vegetali che vi crescono spontaneamente o che sono stati coltivati, raccolti o colti in loco, così come gli animali vivi nati e allevati nel medesimo territorio.

B: Prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti

Sono considerati prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti quelli che, pur avendo subito una lavorazione o trasformazione, sono composti esclusivamente da materiali che a loro volta sono interamente ottenuti nel medesimo Paese. Tra questi si possono citare, ad esempio, quei prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti che provengono integralmente dal medesimo Paese: pensiamo a farine ricavate da cereali coltivati localmente, conserve preparate con frutta o verdura interamente raccolta sul territorio, oppure latticini prodotti con latte proveniente da animali nati e allevati nello stesso Paese.

C: Prodotti che hanno subito una trasformazione sufficiente

Sono considerati prodotti che hanno subito una trasformazione sufficiente quelli la cui fabbricazione coinvolge più Paesi diversi. In questi casi, l’origine preferenziale è influenzata dal tipo di lavorazione effettuata. Questa deve essere tale da conferire al prodotto finale un carattere nuovo rispetto ai materiali di partenza.

Ma attenzione! Non è finita qui.

In questo caso, infatti, è necessario indicare anche il criterio esatto attraverso cui il prodotto ottiene l’origine preferenziale, vale a dire:

  1. se l’origine deriva da un cambio di voce doganale (CTH);
  2. se è determinata dal rispetto di specifiche soglie di valore relative ai materiali non originari (MAXNom);
  3. se dipende dall’esecuzione di un particolare processo produttivo richiesto dalla regola; oppure
  4. se è basata sull’applicazione delle disposizioni speciali previste per alcuni veicoli e relative parti. 
D: Applicazione del cumulo

Questo criterio si utilizza quando, per determinare l’origine preferenziale, si ricorre al cumulo, ossia alla possibilità di considerare come originari alcuni materiali o alcune lavorazioni effettuate in un Paese partner dell’accordo.

E: Applicazione della regola di tolleranza

Questo criterio si utilizza quando si applica la tolleranza, che consente l’impiego di una piccola percentuale di materiali non originari senza compromettere l’origine preferenziale del prodotto. Questa regola è utile quando il prodotto non rispetta pienamente la prescrizione specifica prevista, ma l’utilizzo di materiali non originari rientra comunque nei limiti consentiti dall’accordo.

L’analisi della preferenzialità prevista dall’accordo UE-Giappone richiede quindi una particolare attenzione, soprattutto nella corretta identificazione e comunicazione della regola di origine applicata. Una volta determinata, la regola deve essere indicata in modo chiaro e esplicito all’interno della dichiarazione di origine.

Prepararsi per tempo, aggiornare le proprie dichiarazioni e assicurarsi che tutte le informazioni siano complete, incluse la lettera e il numero della regola quando necessari, significa evitare contestazioni, assicurare ai propri prodotti un accesso agevolato al mercato giapponese e mantenere rapporti commerciali efficienti e affidabili!

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