Attenzione alle novità!

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avviso del 18 agosto 2025, ha annunciato l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 dell’8 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’11 agosto 2025.

Tale regolamento apporta modifiche al Regolamento (UE) 2015/2447, con riferimento alle disposizioni relative alle prove dell’origine preferenziale, al fine di adeguare la normativa unionale alle recenti evoluzioni della Convenzione paneuromediterranea (PEM) sulle regole di origine.

Ricordiamo che la Convenzione PEM è un accordo multilaterale che stabilisce norme comuni per determinare l’origine preferenziale delle merci e facilitare gli scambi commerciali tra l’Unione Europea e diversi Paesi partner.

L’intervento introduce un periodo transitorio di un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025) durante il quale si verificato la coesistenza di due sistemi normativi paralleli: la versione originaria della Convenzione PEM e la Convenzione PEM aggiornata con la Decisione n. 1/2023. Questa coesistenza normativa è finalizzata a garantire certezza giuridica per gli operatori e a migliorare la tracciabilità delle regole di origine all’interno delle catene di fornitura.

Il nuovo Regolamento introduce diverse modifiche significative:

  • Obbligo di specificare il quadro giuridico applicato: Le dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine, dovranno riportare espressamente la base giuridica su cui si fonda la determinazione dell’origine. In altre parole, sarà necessario indicare chiaramente quale regolamento di origine è stato utilizzato.In assenza di tale indicazione, fino al 31 dicembre 2025, la dichiarazione sarà interpretata automaticamente come conforme alla versione originaria della Convenzione PEM.
  • Utilizzo delle dichiarazioni del fornitore nei Paesi PEM: Nell’ambito degli scambi tra i Paesi firmatari della Convenzione PEM, le dichiarazioni del fornitore potranno essere utilizzate come documentazione giustificativa per la compilazione o l’emissione di prove d’origine conformi alla Convenzione PEM aggiornata. Questa possibilità è limitata a determinati beni, inclusi nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti ittici trasformati) e 25–97 del Sistema Armonizzato. In ogni caso, rimane comunque responsabilità dell’esportatore verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza delle norme di origine applicate.
  • Aggiornamento degli allegati normativi: Le modifiche degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del Regolamento 2015/2447 includono note esplicative che richiamano l’obbligo di indicare il quadro giuridico applicato; e che stabiliscono, per il periodo transitorio, il ricorso automatico alla versione originaria della Convenzione PEM in caso di mancata specificazione.

Alla luce di queste novità, gli operatori economici dovranno:

  • adeguare i propri modelli e sistemi informatici per garantire l’indicazione corretta del quadro giuridico;
  • assicurare la coerenza documentale lungo la filiera, in presenza di due diversi regimi di cumulo;
  • conservare idonea documentazione a supporto delle condizioni di cumulo dichiarate, anche in vista di potenziali verifiche doganali.
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