Un nuovo dazio all’importazione

Da un lato l’Unione Europea sta aumentando sempre di più le proprie ambizioni climatiche, dall’altro molti paese extra-comunitari rimangono caratterizzati da politiche climatiche molto meno rigorose e meticolose. In questo contesto il rischio del carbon leakage, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rimane concretamente tangibile ed infatti molte aziende unionali trasferiscono le produzioni ad alta intensità di carbonio laddove le politiche climatiche risultano essere palesemente meno restrittive.

Al fine di attribuire, in primis, un prezzo equo al carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che rientrano nell’Unione Europea e al fine di incoraggiare una produzione più pulita nei paesi terzi è nato il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio, il cosiddetto CBAM.

Nello specifico, il CBAM garantirà che il prezzo del carbonio delle importazioni sia equivalente al prezzo di carbonio della produzione nazionale sempre rispettando quelli che sono gli obiettivi climatici comunitari e fornendo un nuovo sistema di importazioni “green” che sfocerà con la neutralità climatica nel 2050.

Il progressivo inserimento di questo meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio è in linea con la graduale eliminazione del sistema Emission Trading System, ETS; sistema che prevede l’acquisto da parte delle imprese interessate di quote rappresentanti il diritto di emettere una determinata quantità di gas a effetto serra. L’inserimento di questo nuovo dazio all’importazione rappresenta una vera e propria evoluzione su scala internazionale all’interno dell’importante green deal europeo.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere:

Il regolamento CBAM, Regolamento (UE) 956/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023 e verrà applicato inizialmente all’immissione in libera pratica dei beni la cui produzione risulta essere a più alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminino, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno.

Durante questo primo periodo di rendicontazione, che terminerà il 31 gennaio 2024, sarà richiesto agli importatori di rispettare gli obblighi di comunicazione senza però acquistare concretamente i certificati CBAM. I soggetti importatori dovranno presentare una dichiarazione alla Commissione Europea riportante:

  • Il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno precedente;
  • le emissioni totali incorporate all’interno delle merci;
  • il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

Durante il primo anno le aziende potranno scegliere di rendicontare in tre modalità:

  • Rendicontazione completa secondo la nuova metodologia – metodo UE (metodo che diverrà esclusivo dal 1° gennaio 2025);
  • segnalazioni basate su sistemi nazionali equivalenti di paesi terzi;
  • rendicontazione basate su valori di riferimento.

Una volta pienamente operativo, dal 1° gennaio 2026, questo meccanismo sarà in grado di catturare più del 50% delle emissioni nei settori coperti dall’ETS e gli importatori saranno obbligati ad acquistare i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni CBAM importati. Ogni dichiarante autorizzato dovrà acquistare, dai singoli stati membri ma attraverso una piattaforma centrale comune, un quantitativo di certificati sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno.  Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio settimanale d’asta delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di  emessa.

Il dichiarante autorizzato avrà l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale contenente:

  • La quantità di importazioni per procedura doganale;
  • i codici delle merci della nomenclatura combinata (NC);
  • il paese di origine;
  • l’installazione in cui sono stati prodotti i beni;
  • i metodi di produzione e parametri qualificanti;
  • per i prodotti in acciaio, l’ID dell’acciaieria e il lotto;
  • le emissioni dirette e indirette relative ai beni importati;
  • il prezzo del carbonio dovuto nel paese di origine, compreso il riferimento all’atto giuridico che disciplina il prezzo del carbonio e la quantità di emissioni coperte da eventuali assegnazioni gratuite, sconti o altre forme di compensazione.

Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell’anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito. Solo gli stati membri potranno decidere l’ammontare delle sanzioni applicabili.

Il dichiarante autorizzato CBAM:

Le merci presenti nell’allegato I del Regolamento (UE) 956/2023 saranno importate nel territorio doganale dell’Unione, una volta che il meccanismo CBAM sarà pienamente operativo, unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

Per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato l’importatore stabilito in uno Stato membro avrà due possibilità: presentare la domanda di autorizzazione in prima persona oppure fare affidamento ad un rappresentate doganale indiretto che presenterà al suo posto la domanda.

Questa verrà trasmessa attraverso il registro CBAM e le autorità competenti dello Stato membro in cui verrà presentata la dichiarazione doganale registreranno l’importatore o il rappresentante doganale indiretto nella banca dati elettronica standardizzata. Nel caso di importatore non stabilito in uno Stato membro la domanda di autorizzazione potrà essere presentata esclusivamente da un rappresentante doganale indiretto.

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

  • nome, indirizzo e recapito;
  • numero EORI;
  • principale attività economica esercitata nell’Unione;
  • certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
  • autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
  • le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
  • stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per anno civile successivo;
  • se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.

Prima di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato l’autorità competente conduce una procedura di audit che coinvolge le autorità competenti degli altri stati membri e la Commissione. La tempistica non sarà superiore ai 15 giorni lavorativi. Le condizioni che l’operatore economico deve soddisfare al fine di ricevere tale qualifica sono le seguenti:

  • il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
  • il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
  • il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e
  • al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 952/2013.
Concludendo:

L’entrata in vigore del meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio sarà molto graduale grazie all’applicazione della fase transitoria.

È bene che gli operatori economici sfruttino questo periodo inziale per svolgere verifiche sulla classifica doganale, sull’origine dei prodotti importati e sulle relative emissioni al fine di acquisire tutti i dati e la documentazione necessaria per l’efficace compilazione del report annuale.

Si ricorda che, per il momento, i settori merceologici sotto verifica sono il cemento, l’alluminio, il ferro e l’acciaio, i fertilizzanti e l’energia elettrica ma, nel lungo periodo, la Commissione Europea estenderà l’applicazione del CBAM ad altre tipologie di merce. È quindi consigliabile mantenere costante il proprio aggiornamento.


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