
VERO, FALSO O FALLACE?
La tutela del made in
Il made in… lo sentiamo nominare così spesso, a volte lo notiamo nella linguetta delle scarpe da ginnastica, nell’etichetta all’interno dei vestiti, in qualche angolino del caricabatterie del nostro cellulare, nelle confezioni degli alimenti o dei cosmetici, ma sappiamo davvero cos’è? E soprattutto, sappiamo come viene tutelato in dogana? Scopriamolo insieme!
Il made in è un concetto collegato all’origine non preferenziale, nota anche con il nome di origine geografica, ma con una marcia in più. È il paese nel quale – per le merci diverse da quelle interamente ottenute – è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60 reg. UE 952/2013).
Autorevole dottrina, inoltre, afferma che il made in, pur non costituendo un marchio, vale a dire un diritto di proprietà intellettuale sotto il profilo giuridico, “ha superato il mero riferimento geografico, arrivando ad assumere l’importanza e il valore di un brand image, che condiziona altamente la qualità dei beni e le aspettative dei consumatori”¹.
Mentre per i prodotti che recano segni lesivi di un diritto di proprietà intellettuale si parla di merci contraffatte ed usurpative, falsa e fallace indicazione dell’origine, stampigliata sulla confezione di un prodotto o apposta con l’etichettatura, sono le due fattispecie che descrivono le violazioni del made in.
Cosa s’intende per falsa e fallace indicazione dell’origine?
Ambedue costituiscono un inganno sull’origine geografica della merce, ma con un distinguo. Parliamo di falsa indicazione quando sul prodotto è presente un made in diverso da quello effettivo. Se, invece, la merce, o la sua confezione, riporta la corretta indicazione del made in, associata, tuttavia, a figure, scritte, segni idonei ad evocare un’origine differente, si parla di fallace indicazione.
Il made in è protetto a livello internazionale?
Certo, la sua tutela risale all’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891. La convenzione, tutt’ora in vigore, è stata ratificata dall’Italia con la legge 676/1967. Il DPR 656/1968 ha, poi, definito le modalità applicative dell’Accordo di Madrid nel nostro paese.
Il DPR dispone, infatti, il fermo e la comunicazione all’autorità giudiziaria, da parte degli uffici doganali competenti, di tutte quelle merci che vengono introdotte nel nostro territorio e che sono sospettate di recare una falsa o fallace indicazione d’origine attraverso un improprio coinvolgimento di un paese contraente dell’accordo². Pensiamo, ad esempio, a calzature made in Tunisia, ma etichettate come made in Marocco, oppure a indumenti ottenuti in India, ma presentati in dogana come made in Francia.
E il nostro made in Italy?
È l’articolo 4 della legge 350/2003, commi dal 49 al 49 quater, a trattare i casi di falsa e fallace indicazione di origine italiana. In particolare, la normativa citata descrive l’esportazione, l’importazione e la commercializzazione di prodotti recanti un made in Italy infondato o segni, disegni e figure erroneamente evocativi di una merce con origine non preferenziale italiana.
Il comma 49 bis, inoltre, introduce una terza fattispecie: la fallace indicazione di origine italiana attraverso l’uso del marchio aziendale.
Si tratta dell’apposizione di un logo, di un simbolo o di un nome, da parte del titolare del marchio o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere – impropriamente – che il prodotto sia italiano. In questo caso, bandierine italiane, immagini del Colosseo, del Vesuvio o di Venezia, figure della nostra penisola, il nostro tricolore o altro ancora non sono accompagnati da chiare ed evidenti informazione circa l’effettiva origine estera della merce, da qui l’inganno.
E con le espressioni full made in Italy oppure 100% made in Italy cosa si intende?
Sono tutti quei prodotti, classificabili come made in Italy e, quindi, aventi origine non preferenziale italiana, per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano. In questo caso, è l’articolo 16 del decreto legge 135/2009, convertito nella legge 166/2009, a dettare la disciplina.
Quali sono le sanzioni previste?
La violazione dell’Accordo di Madrid, così come la falsa e la fallace indicazione di origine italiana, comportano la contestazione del reato di cui all’articolo 517 del codice penale, punito con la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 euro. Queste pene sono aumentate di un terzo nel caso di trasgressione della normativa sul full made in Italy. Il reato previsto dall’articolo 517 del codice penale, inoltre, fa sorgere la responsabilità amministrativa in capo all’azienda, ai sensi del D. Lgs 231/2001 (articolo 25 bis 1).
È un illecito amministrativo, invece, la fallace indicazione di origine italiana attraverso l’uso del marchio aziendale. In questo caso è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 250.000 euro.
È obbligatorio apporre il made in sui prodotti da importare o esportare?
La normativa europea, al momento, non prevede un obbligo generalizzato di indicare il paese d’origine sui prodotti da importare ed esportare. A livello settoriale, invece, una disciplina specifica per gli alimenti è dettata dal reg. UE 1169/2011.
Nel nostro paese è l’articolo 6 del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) ad introdurre l’obbligo di indicazione del paese di origine sui prodotti, o sulle loro confezioni, ma solo nel momento in cui sono commercializzati sul territorio nazionale e se il paese di origine è situato al di fuori dell’UE.
Un caso pratico
Produco complementi d’arredo (tavolini, mensole, lampade, tappeti) ed eseguo una parte delle lavorazioni in Serbia ed Albania. Posso far apporre il logo della mia azienda, rappresentato da una bandierina italiana?
Si, ma nel contempo dovresti adottare gli accorgimenti della nota ADM 155971/RU del 30 novembre 2009 ed inserire una delle seguenti diciture:
- Prodotto fabbricato in …
- Prodotto fabbricato in un paese extra UE
- Prodotto di provenienza extra UE
- Prodotto importato da paese extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia
E se desidero apporre l’etichetta made in Italy ai prodotti che esporto?
In questo caso è necessario essere davvero sicuri che la merce abbia subito nel nostro paese l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale. A tal fine, l’informazione vincolante d’origine (IVO) è lo strumento ideale per non commettere errori.
¹ Fruscione Alessandro, Fruscione Luigi, “L’accertamento doganale e i suoi elementi”, Seac, 2022 pag. 136
² Algeria, Bosnia-Herzegovina, Brasile, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cuba, Repubblica Dominicana, Egitto Francia (con i Dipartimenti e territori d’oltremare), Germania, Giappone, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Liechtenstein, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Serbia, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Siria, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Nuova Zelanda, Bellante Piero, “Il sistema doganale. Evoluzioni, istituti, adempimenti -seconda edizione”, Giappichelli, 2023, pag. 1129
